Per eventi di carattere eccezionale – Dl 498/61 – è possibile dichiarare il mancato funzionamento degli uffici e riconoscere, conseguentemente, lo slittamento dei termini di prescrizione, decadenza e adempimento di obbligazioni e formalità previsti dalle leggi fiscali. Tali termini sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto che accerta le carenze funzionali degli enti tributari. I giudici di legittimità – sentenza 11137 del 15 maggio 2006 – risolvono attraverso questo richiamo di norma la lite tra contribuente ed Erario, favorendo il secondo e stabilendo che il malfunzionamento degli uffici fiscali blocca la decorrenza dei termini processuali anche nelle controversie gestite dall’Avvocatura dello Stato.
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