Con la risoluzione n. 465288, del 18 marzo 1992, e con la risoluzione n. 36, del 5 maggio 1998, il ministero dell’Economia e delle Finanze aveva precisato che le prestazioni rese a favore di un soggetto extra-comunitario sono territorialmente irrilevanti in Italia. Con la successiva risoluzione n. 86, del 13 marzo 'Agenzia delle Entrate ha mutato orientamento, stabilendo che l'esclusione da Iva s’applica a condizione che le suddette prestazioni non siano utilizzate nel territorio italiano. Ma questa posizione è stata disattesa dall'Agenzia nel corso di Telefisco 2005, che ha chiarito che l'esclusione da Iva, per carenza del presupposto territoriale, prescinde dal luogo di utilizzo della prestazione.
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