Il ministero dei Trasporti, con parere n. 18922 del 23 febbraio 2009, ha chiarito che le postazioni di controllo della velocità dei veicoli -senza distinzione tra gli impianti automatici e quelli presidiati - devono essere preventivamente segnalati con pannelli tradizionali o luminosi, ai sensi dell'art. 3 del dl 117/2007. In particolare, sui segnali tradizionali e sui segnali a messaggio variabile installati sulle strade o sui veicoli di servizio dovrà essere indicata la frase “controllo elettronico della velocità” oppure “rilevamento elettronico della velocità”. Le distanze di installazione degli avvertimenti autovelox sono stabilite dall'art. 2 del dm 15 agosto 2007 e non devono mai superare i 4 km dal luogo di effettivo accertamento.
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