Tutte le garanzie sindacali al lavoratore manchevole

Pubblicato il 26 marzo 2010

La Cassazione, con sentenza n. 7045 del 24 marzo 2010, accoglie il ricorso di una lavoratrice che non volendo trasferirsi presso una nuova sede lavorativa in un'altra città veniva licenziata in tronco, previo invito del datore a riprendere l'attività dopo sette mesi di assenza dalla nuova sede.

Nel rimettere la questione ai giudici di merito, la Corte spiega che, secondo un orientamento consolidato, il licenziamento motivato da una condotta colposa, comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione tra le misure disciplinari, deve essere assoggettato alle garanzie previste a favore del lavoratore - ex comma 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 300/1970 - che può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Dunque, il datore, nel caso esaminato, avrebbe dovuto adottare nei confronti della dipendente le dovute garanzie sindacali con la preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali di settore.

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