Nella pagina dedicata al Tfr vengono riassunti gli elementi che faranno da ago della bilancia nella scelta della destinazione del trattamento. Le questioni da considerare riguardano:
- la garanzia dei rendimenti, tutelata dall’articolo 8,, comma 9, del Dlgs 252/05 che stabilisce per gli statuti delle forme pensionistiche complementari che in caso di conferimento tacito l’investimento delle somme versate va destinato nella linea a contenuto più prudenziale, tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr (nei limiti della norma statale e comunitaria);
- le tutele in caso di omesso o insufficiente versamento al fondo da parte dei datori di lavoro in seguito, ad esempio, a crisi aziendali, considerate nell’articolo 5 del Dlgs 80/92, che istituisce un apposito fondo di garanzia, distinto da quello per il Tfr;
- il riscatto degli eredi del montante maturato dal lavoratore deceduto, regolato dagli articoli 14, comma 3 e 11, comma 5;
- i costi che dovranno essere sostenuti dal lavoratore per l’iscrizione al fondo.
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