Tutelato chi scarica musica

Pubblicato il 18 aprile 2008

Secondo la recente ordinanza del Tribunale di Roma, sez. specializzata per la proprietà industriale e intellettuale, depositata il 17 marzo 2008, il consenso per il trattamento dei dati personali non è necessario solo nel caso di azioni giudiziarie penali.

Detta pronuncia ha messo fine al conflitto sorto nel Tribunale romano circa l’obbligo per i provider di rivelare i nomi dei propri clienti a società titolari del diritto allo sfruttamento di opere dell’ingegno, facendo prevalere la tutela alla riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003) sul diritto d’autore, quantomeno in materia civilistica. In tal senso anche un provvedimento del 28.2.2008, pubblicato il 14 marzo, con cui ribadiva l’impossibilità di “spiare” chi si scambia file.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy