La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21673 dell’8 novembre 2005, chiarisce che nella risoluzione di un rapporto di lavoro non contano le mansioni effettivamente svolte, ma quello che le parti hanno formalmente stabilito nel contratto. Nello specifico il caso riguardava il licenziamento di un dirigente che era stato demansionato a figura minore e che per questo richiedeva il riconoscimento dell’illegittimità del recesso e la contestuale applicazione del regime della tutela reale, invece che della libera recedibilità stabilita per i dirigenti. Dopo due gradi di giudizio, il ricorrente si rivolgeva alla Cassazione che però rigettava l’impugnazione in quanto sul piano civilistico la dequalificazione del dirigente costituisce inadempimento del contratto di lavoro (quindi c’è l’obbligo di risarcimento danni) e non comporta l’acquisto della corrispondente categoria inferiore.
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