Ultima istanza a sostegno di un invalido licenziato per via che il posto, compatibile con la menomazione, è occupato. La Cassazione (sentenza 24091/2009) riammette al lavoro l’invalido che ha chiesto di cambiare mansioni, col parere favorevole del collegio medico, sostenendo l’incompatibilità con lo stato fisico di quelle già assegnategli, invece licenziato dall’imprenditore che ha sostenuto di non poterlo adibire altrove.
L’assunzione obbligatoria dell’invalido – regge su questo la pronuncia dei supremi giudici – comporta per il datore non già il peso della riorganizzazione dei mezzi di produzione per permettere l’assunzione o la prosecuzione dell’attività del soggetto avviato obbligatoriamente, ma, più leggermente, che debba reperire in azienda incarichi compatibili e, se necessario, redistribuire gli incarichi assegnati ai lavoratori già in servizio. Il ricorso al licenziamento è ammesso solo quando questa concreta eventualità si riveli impossibile a realizzarsi.
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