La circolare 137 del 21 dicembre 2007 diffusa dall’Inps estende, in virtù del disposto della Finanziaria 2007, anche al periodo di astensione obbligatoria per maternità l’orientamento stabilito per l’indennità di malattia nei riguardi delle lavoratrici a progetto, delle collaboratrici coordinate e continuative, delle associate in partecipazione e delle libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps. Rimangono escluse le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente). Per le libere professioniste condizione necessaria alla fruizione del beneficio è l’astensione effettiva dal lavoro nel periodo d’interdizione obbligatoria.
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