La sentenza del 14.7.2005, causa C-435/03, permette alla Corte di giustizia di stabilire il principio secondo cui il furto di merci non costituisce una "cessione di beni a titolo oneroso" ai sensi dell'articolo 2 della direttiva n. 77/388/Cee (VI direttiva Iva), pertanto non può essere il presupposto per l'applicazione del tributo.
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