Nel caso in cui il Comune avesse adottato delle norme regolamentari o delle delibere illegittime, il contribuente sia in sede di versamento dell’acconto Ici che al momento del saldo d’imposta dovuta per il 2006 potrebbe non adeguarsi alle scelte effettuate dall’ente. Le impugnazioni contro tali atti possono essere proposte dinanzi al Tar, entro sessanta giorni dalla loro emanazione. Anche senza una contestazione diretta di delibere e regolamenti, il contribuente potrà far valere i propri diritti nel momento in cui, eventualmente, verranno emanati i cosiddetti atti applicativi (avviso di accertamento, liquidazione, irrogazione delle sanzioni). Oltre che davanti al Tar, il contribuente può richiedere la tutela dei propri diritti innanzi al giudice tributario. Anche se quest’ultimo può solo disapplicare degli atti amministrativi a contenuto generale. Il giudice tributario deve infatti dichiarare il difetto di giurisdizione se il contribuente contesta, direttamente, le scelte dell’amministrazione comunale.
di Cassazione – sentenza n. 13069 del 1° giugno 2006 – sancisce che la rettifica del provvedimento attributivo della rendita catastale impone al Comune di rimborsare l’Ici versata dal contribuente per tutti gli anni che precedono l’emanazione della sentenza definitiva. Inoltre, sulle somme devono essere calcolati gli interessi. Il contribuente, in tal modo, ottiene una tutela ampia quando, in sede giudiziale, chiede e ottiene la rettifica del provvedimento attributivo della rendita adottato dal Catasto.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".