Tributi speciali, i chiarimenti delle Entrate

Pubblicato il 27 settembre 2013 L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 60 del 26 settembre 2013, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dei tributi speciali, rispondendo così anche ai dubbi sollevati dagli Uffici territoriali.

L'Agenzia analizza la questione partendo dall'analisi del Titolo II della tabella A annessa al DPR n. 648 del 1972, il quale collega l'attribuzione del tributo ad una attività resa materialmente dal personale amministrativo.

Non è pertanto soggetta ai tributi speciali l'annotazione dell'avvenuta registrazione in calce all'atto già in possesso degli Uffici, non essendo qualificabile come procedimento autonomo ma quale fase del procedimento di registrazione. Richiamata la circolare n. 26/E del 2011, che prevedeva l'esenzione dal tributo speciale per la registrazione dei contratti di locazione.

In caso di atti pubblici o scritture private autenticate dei quali sono depositari notai o pubblici ufficiali, non è un procedimento autonomo e non costituisce presupposto per l'applicazione dei tributi speciali la copia conforme certificata dal pubblico ufficiale che conserva l'originale sul quale si può procedere alle annotazioni sulla base di “idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione”.
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