Tre giorni ai versamenti con maggiorazione per Unico

Pubblicato il 13 luglio 2009

E’ in scadenza al 16 di questo mese il termine per il versamento - con maggiorazione (0,40%) per i contribuenti che non hanno corrisposto saldo e primo acconto entro il 16 giugno scorso - delle imposte risultanti dal modello Unico 2009. E’ di due mesi più in là (30 novembre 2009) la scadenza per il pagamento del secondo acconto.

Sulla trasmissione di Unico (non anche sui termini di versamento delle imposte, che come visto restano fermi), ricordiamo che per società ed enti con esercizio coincidente con l’anno solare il decreto c.d. “Milleproroghe” sposta la presentazione al 30 settembre. Questa data va rispettata anche per la trasmissione del modello IVA e del modello IRAP (che, da quest'anno, va presentato in via autonoma).

Il contribuente che non ha onorato il limite del 16 giugno per l’ICI, è incluso nella prossima scadenza del 16 luglio per sanare la sua posizione, con sanzione del 2,5% più interessi legali (3% annuo, 0,25% al mese). Compilando il bollettino, deve barrare la casella “ravvedimento”.

Sono invece ignorati dalla scadenza del 16 luglio 2009 i contribuenti che hanno redditi di partecipazione in società, associazioni e imprese coinvolte negli studi di settore. Su questo ultimo tema, degli studi, segnaliamo qui come i soggetti interessati dalla compilazione di uno tra i sessantanove studi evoluti (28 nel commercio, 18 nelle manifatture, 6 tra le professioni, 17 nei servizi), stiano confrontandosi con il computo matematico del software e con le variazioni dell’analisi di coerenza e normalità. Oneri finora esclusi entrano infatti in gioco quest’anno, complicando i calcoli. Peraltro, l’introduzione dei correttivi anticrisi negli studi non è stato un passaggio privo di insidie e dubbi operativi. Tra i momenti più delicati nella compilazione spicca quello dedicato al Quadro X dell’allegato studi di settore: vi sono richieste ulteriori informazioni necessarie per l’adeguamento dei risultati degli studi di settore alla situazione di crisi economica. L’indicazione delle informazioni richieste consente l’applicazione dei correttivi, previsti dalla revisione congiunturale speciale degli studi.

In particolare, i dati richiesti nel quadro X possono ad esempio riguardare:

- l’ammontare dei ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo d’imposta 2007;

- la fruizione del correttivo che tiene conto dell’incremento del costo del carburante registrato nel 2008;

- la somma del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi e l’ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 85, comma 1, del Tuir relativi al periodo d’imposta 2005 o 2006.

E’ insomma deputato a raccogliere le informazioni per ottenere la riduzione sul calcolo di congruità effettuato da Gerico. Massima allerta, dunque, è richiesta nella sua compilazione.

Alessia Lupoi

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