Tre formule per i lavori brevi

Pubblicato il 10 novembre 2008

Per evitare contestazioni in sede ispettiva occorre fare molta attenzione a come vengono inquadrati certi rapporti di lavoro. Non rientrano, infatti, nel lavoro a progetto, anche se restano sempre collaborazioni coordinate e continuative, per esempio le prestazioni di durata complessiva non superiore a 30 giorni dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5mila euro (definiti contratto d’opera occasionale) oppure le prestazioni occasionali di tipo accessorio che possono essere svolte in settori particolari e che sono retribuite con buoni lavoro o “voucher” (sperimentazione limitata al momento al settore agricolo). Pur essendo la linea di demarcazione tra le suddette tipologie molto labile ed estremamente collegata alle modalità con cui la prestazione è resa, diverse sono le conseguenze fiscali e previdenziali, della scelta fra l’una o l’altra tipologia.

Le prestazioni occasionali di tipo accessorio comportano l’iscrizione del collaboratore alla Gestione separata dell’Inps fin dalla prima erogazione del corrispettivo, indipendentemente dall’importo dello stesso, essendo il limite dei 5mila euro solo un parametro che consente di prescindere dal progetto. Il compenso erogato ha natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è tassato e obbliga il committente a rispettare tutti gli obblighi richiesti per questa tipologia contrattuale, fra cui l’indicazione nel libro unico del lavoro, il conguaglio fiscale e il rilascio del Cud.

Il prestatore d’opera occasionale mantiene, invece, la natura di lavoratore autonomo e il suo compenso è assimilabile al reddito da lavoro autonomo. Perciò, non è richiesta alcuna comunicazione preventiva ai Centri per l’impiego, non vi sono obblighi di registrazione nel libro unico del lavoro, il committente deve fare la ritenuta d’acconto con relativa certificazione. L’obbligo contributivo scatta solo se i compensi complessivamente percepiti nell’anno dal prestatore d’opera superano i 5mila euro. In questo caso, è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps e l’obbligo contributivo è assolto dal committente con le stesse modalità previste per i collaboratori coordinati e continuativi.

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