Sul trattamento dei crediti tributari nella procedura del concordato preventivo, sugli accordi di ristrutturazione dei debiti e la crisi da sovraindebitamento, l'Amministrazione finanziaria emana una corposa circolare.
Ci soffermeremo qui sull'aspetto sensazionale della falcidiabilità dell'Imposta sul valore aggiunto, ma la circolare n. 16 del 23 luglio 2018 affronta altre novità in tema quali la previsione di un’apposita classe nella quale collocare la parte di credito privilegiato falcidiato e degradato a chirografario e le ipotesi di transazione fiscale conclusa nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis della legge fallimentare).
L'imprenditore in stato di crisi ha la possibilità di proporre al Fisco il pagamento dilazionato di tutti i suoi debiti tributari, seguendo la procedura del nuovo articolo 182-ter della legge fallimentare, per l'appunto nell’ambito del concordato preventivo o delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione.
Se, tuttavia, sino ad ora l'Amministrazione aveva confermato (dando seguito ad interventi giurisprudenziali) l’infalcidiabilità dell’Iva in ragione, tra l’altro, della natura comunitaria dell’imposta, oggi, ancora in virtù di interventi legislativi e di pronunce di giurisprudenza europea, afferma la falcidiabilità dell’Iva nell’ambito di un concordato preventivo senza transazione fiscale se, però, un esperto indipendente attesta l’impossibilità di una maggiore soddisfazione del credito nel caso di fallimento.
La legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 81, legge 232/2016), ha infatti introdotto la possibilità di falcidiare, nel concordato preventivo come negli accordi di ristrutturazione, tutti i debiti tributari, anche quelli relativi all’Iva e alle ritenute operate e non versate, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione. Ciò risponde al più ampio disegno di consentire la conservazione dell’impresa, la salvaguardia dei livelli occupazionali e la tutela dei creditori.
Ad ogni buon conto, le problematiche sull’infalcidiabilità dell’Iva e delle ritenute sono ancora attuali per le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, in quanto disciplinate da una norma - l’articolo 7, comma 1, della legge n. 3/2012 – che, viceversa, non ha subìto modifiche di legge.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".