La circolare Inps 109 del 6 ottobre 2009 ha per oggetto il rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico nell’anno 2006, ossia delle somme anticipate per le integrazioni delle indennità di malattia. In merito l’Istituto illustra le modalità operative per il recupero da parte delle aziende che hanno presentato istanza successivamente al termine del 30 settembre 2007 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. I destinatari della circolare sono gli interessati dal DM 28 maggio 2009 (GU n. 181 del 2009), allegato alla circolare.
Per il recupero:
- le aziende dovranno utilizzare, nel quadro “D” del DM10, il già previsto codice “L215”, avente il significato di “rec trattamento speciale aggiuntivo di malattia lav. Pubblici servizi di trasporto”;
- le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 gennaio 2010.
È necessario, al fine delle operazioni di conguaglio, possedere il codice di autorizzazione “4H” definito “azienda di trasporto autorizzata al recupero somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”, per l’attribuzione del quale le Sedi accerteranno il possesso dei requisiti di regolarità contributiva delle aziende e provvederanno al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc). A tal proposito si precisa che il recupero degli oneri in oggetto non configura la fattispecie di agevolazione contributiva, dunque, il possesso dei requisiti di regolarità non sarà accertato in sede di controllo delle denunce DM10 (Durc virtuale).
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