È stata innalzata la misura della prestazione integrativa prevista dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2024 ha previsto le modalità di erogazione dell’incremento della prestazione integrativa prevista dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
La misura dell’incremento della prestazione integrativa è tale da aumentare la prestazione dal 60% fino ad un massimo del 73% della retribuzione lorda di riferimento.
La determinazione della retribuzione lorda di riferimento risulta dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui all’articolo 1, comma 131 della legge n. 234 del 2021, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.
Il datore di lavoro deve presentare la domanda tramite il portale INPS, alla sezione "Accesso ai servizi per aziende e consulenti" alla voce "Approfondisci" > "Accedi all'area tematica", previa autenticazione con SPID almeno di livello 2, CIE o CNS.
Le domande di accesso sono prese in considerazione dall'Istituto secondo l'ordine cronologico di presentazione.
L’incremento delle prestazioni integrative del trattamento non può superare il limite massimo di spesa di 30,1 milioni di euro per l'anno 2023.
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