Il decreto correttivo dell'Ires elimina le disposizioni di cui all'articolo 116, comma 1, secondo periodo del Tuir, e con esse l'ostacolo all'esercizio dell'opzione data dal possesso di partecipazioni esenti, ex articolo 116 del Testo. Il comma 2 del medesimo articolo viene pure modificato, in modo tale che si preveda l'imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione e degli utili distribuiti nella misura del 40%.
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