La cessione di immobile fatiscente e plusvalente a seguito di trasformazione societaria progressiva è oggetto di valutazione antiabuso, ai fini delle imposte dirette (Irpef e Ires), da parte dell’agenzia delle Entrate.
Con la risposta n. 503 del 28 novembre 2019, la stessa spiega che: non mutando la base imponibile su cui calcolare l'imposta, il vantaggio fiscale di una cessione dell'immobile effettuata nell'ambito di una società opaca (società di capitali) rispetto all'ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di persone) non risulta indebito.
Il vantaggio fiscale dell'operazione di riorganizzazione descritta nell'istanza risiede nella cessione dell’immobile fatiscente e plusvalente nell'ambito del più vantaggioso regime fiscale di una società a responsabilità limitata, anziché di una società di persone. Infatti, la società fruirà di un'aliquota impositiva in misura proporzionale (al 24%) rispetto ad aliquote progressive in capo ai soci in conseguenza dell'applicazione del principio della trasparenza per le società di persone.
L’agenzia non ritiene indebito il vantaggio, non risultando violata alcuna ratio legis impositiva riguardante le plusvalenze sui beni immobili: infatti, non muta la base imponibile su cui calcolare l'imposta se la cessione dell'immobile è effettuata nell'ambito di una società trasparente ai fini fiscali (società di persone) o nell'ambito di una società opaca (società di capitali).
A determinare il risparmio è la scelta del regime impositivo (trasparente o opaco). Tale scelta, in ottica antiabuso, non è sindacabile, risultando posta dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità.
Tuttavia, mette in guardia l’Agenzia, se, a seguito della trasformazione da società di persone a società di capitali, fosse deliberata la ri-trasformazione da società di capitali a società di persone risulterebbe integrato il requisito dell'indebito risparmio d’imposta, risultando la momentanea trasformazione in società di capitali meramente strumentale al conseguimento dello stesso.
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