La Ctp di Pisa, con la sentenza n. 52/07, afferma che l’onere della prova sulla legittima applicazione o meno della disciplina del transfer pricing ricade sull’Amministrazione finanziaria. Ossia, è l’Amministrazione a dover dimostrare che la differenza tra il prezzo praticato ai soggetti infragruppo comparato alle condizioni di mercato ordinarie non trovi adeguata giustificazione economica.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".