Transazione fiscale con controlli rigidi sul patrimonio

Pubblicato il 09 giugno 2008 La transazione fiscale costituisce, unitamente al concordato preventivo, uno dei punti cruciali della recente riforma fallimentare su cui la pronuncia della Corte di Appello di Milano, depositata il 14 maggio 2008, fornisce alcuni chiarimenti. La Corte di merito, in particolare, sottolineando che la transazione fiscale deve essere effettuata solo a seguito di un'attenta considerazione sull'esistenza dei presupposti che la giustificano, ha accolto il reclamo dell'agenzia delle Entrate e dichiarato inammissibile il provvedimento adottato dal tribunale di merito che, nonostante la mancata adesione dell'Amministrazione finanziaria alla transazione fiscale e solamente sulla base di una valutazione di convenienza, aveva provveduto all'omologazione del concordato preventivo e della relativa transazione. In proposito, la Corte rileva la possibilità di pagamento solo parziale dei crediti privilegiati, a condizione che la percentuale di soddisfazione, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non siano inferiori a quelle offerte dai creditori con posizione di privilegio più bassa o dai creditori con posizione omogenea a quella dell'agenzia delle Entrate (art. 182 Legge Fallimentare). Nel caso in esame, tuttavia, andava prima effettuata - secondo i criteri dettati dalla nuova normativa - una puntuale ricognizione patrimoniale e, solo qualora al termine di questa il patrimonio fosse risultato insufficiente al soddisfacimento dei creditori privilegiati, si sarebbe potuto prendere in considerazione l'ipotesi della transazione.
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