Transazione fiscale al debutto
Pubblicato il 05 marzo 2008
La nota protocollo 6579/2008 del 7 febbraio, a firma della Direzione regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna, detta le prime istruzioni sull’applicazione della transazione fiscale, la nuova procedura in ambito giudiziario come disciplinata dall’articolo 182-ter della legge fallimentare, chiarendo che con questo istituto - inserito nel solo contesto del concordato preventivo e di trattative che precedono l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182 bis - l’erario diviene uno tra i creditori. Ne disporranno gli imprenditori assoggettabili a fallimento e concordato preventivo in stato di crisi o insolvenza. Non saranno oggetto di transazione le controversie in materia di Iva (per tale tributo, tuttavia, la giurisprudenza ammette la transigibilità), né quelle di competenza delle Dogane riguardanti dazi. Il nuovo istituto non richiede l’iscrizione del debito a ruolo, estendendo così la transazione ai crediti tributari per i quali la garanzia varia a seconda che si sia verificata l’emissione del ruolo, condizione essenziale perché operi la preferenza ex art. 2752 cc. L’assenso a transazione fiscale equivale a sottoscrizione dell’accordo, quindi ad esonero dell’azione revocatoria fallimentare in caso di successivo fallimento del debitore che abbia avuto l’omologazione dell’accordo e l’attestazione del piano.