Transazione dei debiti solo per gli autorizzati

Pubblicato il 20 maggio 2007

Sentenza n. 9901 del 24 aprile 2007 nei fatti: una Spa accusa l’ex presidente del proprio consiglio di amministrazione di aver concluso in conflitto di interessi la vendita di una partecipazione dal 30% in altra società. Attraverso la cessione ad un acquirente ombra, il socio di minoranza partecipata avrebbe acquisito il controllo senza corrispondere il premio di maggioranza dovuto. Ne conseguiva una vertenza, nel corso della quale era intervenuta una transazione tra , che si riteneva danneggiata, e le altre società coinvolte nella vicenda. Non verso l’amministratore, che aveva dichiarato di volere beneficiare dell’accordo. Sentenza 9901 nel principio: di Cassazione chiude le porte all’amministratore che, sospettato di conflitto d’interesse, intendeva giovarsi della transazione chiusa. Essa afferma, infatti, che per ritenere che anche l’amministratore potesse fruire delle condizioni di quest’ultima operazione mancasse l’elemento fondamentale dell’autorizzazione dell’assemblea societaria.

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