Il Tar del Lazio – sentenza numero 1351 del 26 ottobre 2006 – spiega come il diritto alla totalizzazione dei contributi previdenziali (si legga l’articolo 71 della legge numero 388/2000) possa essere esercitato anche nei periodi antecedenti al primo gennaio 2001. Il tribunale regionale accoglie cioè, le rimostranze di una vedova cui l’Inps aveva negato il cumulo dei contributi versati dal coniuge in diverse gestioni. Se l’Inps aveva motivato il rigetto della domanda di pensione sulla base della circolare 23 del 6 febbraio 2004, che preclude il cumulo per i periodi antecedenti il 2001, il Tar ha invece parzialmente annullato la circolare incriminata, ritenendola non conforme ai principi costituzionali. – sentenza n. 61/1999 – aveva infatti stabilito la possibilità di cumulo o ricongiunzione, senza fissare limiti temporali.
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