Con la sentenza n. 7880/2007, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il licenziamento del dirigente, irrogato senza preventiva contestazione dell’addebito, deve considerarsi ingiustificato. L’eventuale omissione produce la giuridica inesistenza dei fatti non contestati e, quindi, l’obbligo di pagamento del preavviso, nonché l’obbligo di pagamento dell’indennità supplementare prevista dal contratto collettivo. Le regole dello Statuto per irrogare le sanzioni disciplinari vanno applicate, dunque, anche nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla specifica collocazione nell’impresa, nell’esigenza di garantire ad ogni lavoratore il diritto di difesa e l’intento di tutelare “la persona” del lavoratore nella professionalità, nel decoro e nell’immagine. La Cassazione ha così risolto il contrasto creatosi a seguito di ben tre orientamenti della giurisprudenza, affermando che non è accettabile un’interpretazione restrittiva dell’articolo 7, che finisce per penalizzare proprio i dirigenti, specialmente quelli con posizioni di vertice e dotati di più incisiva autonomia funzionale.
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