! Il decreto 16 settembre 2013 non apporta modifiche all’imposta sulle transazioni finanziarie ad alta frequenza, in vigore dal 1° marzo 2013, per quanto riguarda le transazioni su azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi, e dal 1 settembre 2013, per le transazioni in strumenti derivati e valori mobiliari.
Il primo versamento è stato prorogato al 16 ottobre 2013 dal Decreto Fare.
L’imposta viene versata
tramite il modello F24 esponendo i
codici tributo istituiti con risoluzione
62/E/2013.
L'Agenzia avvisa che in occasione della prima scadenza del versamento al 16 ottobre 2013, il pagamento delle imposte dovute per il mese di settembre e per i mesi precedenti potrà essere effettuato in forma cumulativa, mantenendo comunque la distinzione per contribuente e per tipologia di imposta. Dunque, nel modello F24 andrà indicato come periodo di riferimento unicamente il mese di settembre 2013 e nei campi “ rateazione/regione/prov./mese rif. ” e “ anno di riferimento ” dovrà essere indicato, rispettivamente, “0009” e “2013”.
I non residenti possono versare tramite bonifico bancario
(causale a “favore del bilancio dello stato”) in euro. I codici IBAN
sono
pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato -
Ministero
dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it .
Scheda riassuntiva
Aliquote: nei mercati regolamentati l’aliquota è dello 0,12% e negli altri mercati l’aliquota è pari allo 0,22%.
***
Campo di applicazione: trasferimento della proprietà di azioni emesse da società residenti in Italia. L’Imposta si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari, alle operazioni ad alta frequenza (come definite nel comma 495 della legge citata).
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Soggetti obbligati: chiunque interviene nella transazione comunque denominato o il contribuente investitore che fa l'operazione, per le operazioni effettuate senza l’intervento di un intermediario. Tra questi: banche, imprese di investimento, società di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafoglio, società fiduciarie, notai ecc.
Se nell’esecuzione dell’operazione intervengono più soggetti l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione.
Gli intermediari residenti in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti (come la Svizzera o il Giappone), sono sempre considerati acquirenti o controparti finali, con conseguente obbligo di presentare la dichiarazione e di versare l’imposta.
È possibile nominare un rappresentante fiscale in Italia, che farà richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, incaricato di assolvere gli obblighi prescritti. È possibile avvalersi della Società di gestione accentrata - articolo 80 del TUF - per il versamento dell’imposta e per gli obblighi dichiarativi.
Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato tenuti al versamento dell’imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono, per le operazioni ovunque compiute, agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta tramite tale stabile organizzazione.
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Esenzione o esclusione: il pagamento non deve essere effettuato se sussistono cause di esclusione o esenzione.
E’ possibile richiedere l’esenzione, con modello predisposto dalla Consob, per le emittenti che capitalizzano meno di 500 milioni di euro o per le operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di supporto agli scambi, attività di market making definite dal Regolamento n. 236/2012 ed esentate dalla Tobin Tax con decreto MEF 21 febbraio 2013.
Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione, non sono tenuti al versamento dell’imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l’operazione rientra tra le ipotesi di esclusione o di esenzione - articoli 15 e 16 del decreto Mef 21 febbraio 2013 - e nelle ipotesi in cui non sappiano o non abbiano ragione di sapere, in base all’ordinaria diligenza, che l’attestazione del contribuente è falsa o non affidabile.
Le correzioni che decorrono dal 5 ottobre
L’imposta sulle transazioni finanziarie relativa al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato si applica anche nei casi in cui ad essere trasferita è la nuda proprietà dei titoli.
Sul trasferimento di azioni (strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi) a seguito del regolamento di strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, si è introdotta la distinzione tra strumenti e valori negoziati su mercati regolamentati e non.
Mercati regolamentati
Per prezzo di acquisto si intende il valore di esercizio (strike price) delle azioni acquistate.
Mercati non regolamentati
Per prezzo di acquisto si intende il maggiore tra il valore di esercizio (strike price) delle azioni e il prezzo di liquidazione contrattualmente previsto;
Per prezzo di liquidazione si intende, nella prassi di mercato, il prezzo del sottostante registrato sul mercato ad una data predefinita contrattualmente dagli strumenti derivati ai fini del regolamento in contanti degli stessi. Se questo valore non è indicato nel contratto, il valore di esercizio deve essere confrontato con:
→ il prezzo ufficiale del sottostante, se quotato, registrato nella giornata precedente a quella di regolamento sul mercato ufficiale di quotazione del titolo
→ il valore normale dei titoli oggetto di regolamento, se il sottostante non è quotato, calcolato secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4 del TUIR
Verifica del criterio di prevalenza rilevante per l’applicazione dell’imposta su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari
L’imposta si applica ai suddetti strumenti solo quando gli stessi hanno un sottostante o un valore di riferimento rappresentato da misure su azioni o su indici direttamente collegate al valore delle azioni (costituito dal prezzo di mercato) al punto che la variazione del prezzo determina una variazione della misura subordinata all’azione o all’indice.
! Nei casi in cui gli strumenti finanziari derivati e i valori mobiliari hanno come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni l’imposta non si applica. Niente tobin tax su dividend swap e credit default swap.
Il valore di mercato del sottostante (o valore di riferimento) di detti strumenti e valori è quello rilevato:
1) alla data di emissione, quando gli strumenti ed i valori sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, a condizione che non sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento;
2) alla data di emissione ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento, quando gli strumenti ed i valori sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, laddove sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento;
3) alla data di sottoscrizione o emissione e alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti e i valori mobiliari non quotati.
! La verifica della prevalenza non deve essere effettuata qualora non siano modificate le proporzioni, in termini quantitativi, delle azioni o titoli componenti l’indice o il paniere sottostante.
Tra i casi di modifica del contratto, vengono ricomprese anche le variazioni del sottostante o del valore di riferimento, che comportano l’assoggettamento a imposta del contratto così modificato. Se tali variazioni non sono decise dalle parti, l’imposta è dovuta solo se non è già stata pagata in precedenza a seguito di una prevalenza già verificata.
L’imposta
è applicata
sulla variazione del nozionale sia quando il valore dello stesso è
modificato
in aumento, che quando la modifica interviene in diminuzione.
Con modifica delle parti, l’imposta è dovuta dalla parte sostituita e dalla parte subentrante. Le integrazioni apportate hanno lo scopo di rendere simile, ove possibile, le modalità di tassazione dei derivati quotati e quelle dei derivati non quotati.
Infine, circa le operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività di supporto agli scambi, nonché nell’esercizio dell’attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, esenti da imposta, si chiarisce che: il riferimento al sito internet della Iosco, al pari di quello della Consob, è dettato solo ai fini della verifica di quali sono gli accordi di cooperazione esistenti tra Consob e le autorità pubbliche nazionali di altri Paesi che autorizzano e vigilano i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione extra Ue, o al fine di indicare i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell’articolo 67, comma 2 del Tuf, con l’obiettivo di individuare i mercati sui quali i citati soggetti - market maker e liquidity provider - possono effettuare operazioni in esenzione di imposta.
I diritti di opzione di cui all’articolo 2441 c.c., nonché le obbligazioni e i titoli di debito, diversi da quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione dell’imposta, sono considerati valori mobiliari al pari di quelli individuati dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto febbraio 2013.
→ per obbligazioni e titoli di debito diversi da quelli esclusi dall’imposta si intendono le obbligazioni ed i titoli di debito che non contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata. In tal caso, il valore nozionale rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta, a fini di semplificazione, è dato dal numero di obbligazioni o titoli di debito acquistati, moltiplicato per il prezzo di acquisto o di vendita.
Le modifiche su obbligazioni e titoli di debito entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.
La decorrenza dal 2014 riguarda:
- l’esclusione dall’applicazione dell’imposta delle sole obbligazioni e titoli di debito che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata
- la configurazione come valori mobiliari di cui all’articolo 7 del decreto delle obbligazioni e titoli di debito diversi da quelli esclusi da imposta
- individuazione del valore nozionale per tali ultime fattispecie ai fini dell’applicazione dell’imposta.
Si conferma l’esclusione da imposta per le obbligazioni e i titoli di debito rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati, dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’Ivass.
Sono escluse dall’imposta:
- le obbligazioni e titoli di debito solo laddove contengano l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata;
- le operazioni su obbligazioni e titoli di debito con i requisiti di cui al comma 22 dell’articolo 2 del Dl 138/2011;
- oltre all’acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni (come già previsto nel decreto), anche l’acquisto della proprietà conseguente allo scambio o al rimborso di obbligazioni;
- l’assegnazione di azioni (strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi) a fronte della distribuzione di utili o riserve, sia che si tratti di azioni proprie della società che le assegna, sia che si tratti di azioni di terzi.
Norme e prassi
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto del 16 settembre 2013
Legge di stabilità 2013 (legge 228/2012, commi da 491 a 499 dell’articolo 1)
Ministro dell’Economia e delle Finanze, decreto del 21 febbraio 2013
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