Con la sentenza n. 21098/2007, la corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un professionista che, dopo aver sottoscritto un numero rilevante di obbligazioni societarie al portatore, ha dichiarato di aver smarrito il certificato, ottenendo dalla società emittente un duplicato. Successivamente, però, la moglie ha chiesto alla società il rimborso del capitale e degli interessi esibendo il titolo originale. La società ha quindi depositato la somma su un conto corrente bancario, disponendo di versarla a chi ne avesse diritto e chiedendo al giudice che fosse riconosciuta la legittimità del proprio operato. Secondo l’acquisto di obbligazioni societarie effettuato da un coniuge rientra tra i beni in comunione legale anche se vengono utilizzati solo i proventi dell’attività professionale del compratore. Si tratta, infatti, di una forma di investimento del denaro non assimilabile in alcun modo al deposito bancario in conto corrente, il cui saldo, invece entra a far parte della comunione de residuo, quella cioè che si viene a formare al momento dello scioglimento del regime legale.
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