Con la circolare del 18 aprile 2018, n. 8, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative destinate al personale ispettivo che, alla luce delle nuove linee guida approvate in Conferenza permanente Stato-Regioni il 25 maggio 2017, possano essere utili al corretto inquadramento dei tirocini, in particolare di quelli extracurriculari, al fine di individuare, attraverso l’analisi dei dati disponibili, possibili fenomeni di elusione quali, ad esempio, il ricorso sistematico ai tirocini da parte di taluni soggetti ospitanti o l’attivazione di un numero dei tirocini particolarmente elevato in rapporto all’organico aziendale.
Si tratta, in particolare, di indicazioni che hanno una valenza orientativa dell’attività di vigilanza e sono finalizzate ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.
Come anticipato, in data 25 maggio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato le nuove “linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento”, che hanno aggiornato ed integrato il contenuto delle linee guida approvate il 24 gennaio 2013, con l’obiettivo di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali.
Oggetto delle nuove linee guida sono:
i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo).
Sono, invece, esclusi:
i tirocini curriculari;
i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche;
i periodi di pratica professionale;
i tirocini transnazionali svolti all’estero o presso un ente sovranazionale;
i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;
i tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale, professionale e/o dai servizi sanitari.
NB! In materia di tirocini, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in forza dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, anche se non tutte le Regioni hanno recepito i contenuti delle linee guida adottate nel 2017 in Conferenza Stato/Regioni (fra quelle che hanno provveduto: Lazio, Calabria, Sicilia, Basilicata, Veneto, Lombardia, Marche Piemonte, Liguria, Molise e Provincia autonoma di Trento). Pertanto, per le Regioni che non hanno ancora provveduto, la disciplina di riferimento resta quella adottata a seguito dell’approvazione delle linee guida del 2013. Sul punto, si precisa che le linee guida del 2017 tengono conto della raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come “un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l’acquisizione di un’esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l’occupabilità e facilitare la transizione verso un’occupazione regolare”. |
Visti i frequenti abusi in materia di tirocini, l’Ispettorato raccomanda che con la verifica ispettiva si valutino complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio, in modo tale da poter ritenere l’attività del tirocinante effettivamente funzionale all’apprendimento e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.
In termini generali, il personale ispettivo - ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l’istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio - fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà ricondurre il tirocinio alla forma comune di rapporto di lavoro, ossia rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, così come previsto dal decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015).
Ancora, si fa presente che il personale ispettivo, nelle attività di controllo aventi ad oggetto i rapporti di tirocinio extracurriculari, dovrà fare riferimento alla legge regionale vigente nel proprio territorio di competenza ferma restando, nel caso di soggetto ospitante multilocalizzato, la possibilità di applicare la normativa della Regione ove è ubicata la sede legale.
Esempi di violazione della normativa regionale |
Tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive. |
Tirocinio attivato con un soggetto che non rientra nelle casistiche indicate dalla legge regionale (soggetti in stato di disoccupazione, beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, lavoratori a rischio di disoccupazione, soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, soggetti disabili e svantaggiati). |
Tirocinio di durata inferiore al limite minimo stabilito dalla legge regionale. |
Tirocinio attivato da soggetto promotore che non possiede i requisiti previsti dalla legge regionale. |
Totale assenza di convezione tra soggetto ospitante e soggetto promotore. |
Totale assenza di Piano Formativo Individuale. |
Coincidenza tra soggetto promotore e soggetto ospitante. |
Tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie. |
Tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante (ad esempio, quando il tirocinante svolga in maniera continuativa ed esclusiva un’attività essenziale e non complementare all’organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito). |
Tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni. |
Tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale. |
Tirocinio attivato in eccedenza rispetto al numero massimo consentito ex lege. |
Impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel Piano Formativo Individuale in modo continuativo e sistematico durante l’arco temporale di svolgimento del rapporto. |
Difformità tra quanto previsto dal Piano Formativo Individuale in termini di attività fissate come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante. |
Corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel PFI. |
Come emerge dalla tabella di cui sopra, l’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l’assenza di uno degli elementi essenziali – quali la convenzione di tirocinio o il Piano Formativo Individuale – come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che non sono compatibili con la natura formativa del rapporto, rendendo di fatto più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro subordinato.
Ulteriormente, l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all’organizzazione dell’orario, oppure l’imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, lasciano presagire che il tirocinio occulti, in realtà, un rapporto di lavoro subordinato.
Diversamente, il superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale comporta specifiche conseguenze sanzionatorie: la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l’applicazione della maxisanzione.
Nelle ipotesi sopra citate, dunque, si procederà con la riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato
NB! Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel Piano Formativo Individuale risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga da regolarizzare. |
Le linee guida del 2017 hanno stabilito la possibilità di recepire uno specifico apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni contemplate dalla normativa regionale.
In proposito, è prevista la possibilità di introdurre come sanzione l’intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l’interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le violazioni definite non sanabili relative:
ai soggetti titolati alla promozione;
alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
alla durata massima del tirocinio;
al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
alla convenzione richiesta ed al relativo Piano Formativo Individuale.
Possono costituire, invece, ipotesi sanabili di irregolarità, cui segue un invito alla regolarizzazione:
l’inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
le violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
le violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell’accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.
NB! Laddove le leggi regionali di riferimento abbiano recepito le linee guida, il personale ispettivo che abbia riscontrato le irregolarità di cui sopra provvederà a segnalarle al competente ufficio della Regione. Allo stesso modo, il personale ispettivo avrà cura di comunicare l’adozione dei provvedimenti di riqualificazione dei rapporti di tirocinio che occultano il lavoro subordinato. Sempre in tema di sanzioni, si fa presente che scattano le comuni sanzioni amministrative qualora il soggetto ospitante (o il promotore) non comunichi al Centro per l’impiego l’attivazione di tirocinio, oppure non venga conferita l’indennità obbligatoria al tirocinante. |
QUADRO NORMATIVO Conferenza Stato-Regioni - Linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento del 24 gennaio 2013 Decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 Conferenza Stato-Regioni - Linee guida in materia di tirocini di formazione e di orientamento del 25 maggio 2017 Ispettorato Nazionale del Lavoro - Circolare del 18 aprile 2018, n. 8 |
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