Con il messaggio dell’8 febbraio 2018, n. 594, l’INPS chiarisce le ultime novità relative al versamento del “ticket licenziamento” per i casi di licenziamento collettivo.
Le novità in questione sono state introdotte dalla legge di bilancio 2018 (legge del 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n. 302 del 27 dicembre 2017), la quale ha raddoppiato l'aliquota applicabile per il calcolo del contributo a carico dei datori di lavoro in caso di licenziamento collettivo, portandola dal 41% all'82% del massimale mensile NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
A tale proposito, l’INPS specifica che l’aumento del contributo riguarda i licenziamenti intervenuti nel periodo di paga "gennaio 2018" (qualora le relative procedure risultino avviate dopo il 20 ottobre 2017) e che il relativo versamento andrà effettuato entro il giorno 16 marzo 2018.
La legge Fornero, legge del 28 giugno 2012, n. 92 (G.U. n. 153 del 3 luglio 2012), dal 1° gennaio 2013 ha introdotto un contributo, a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto alla NASpI.
La regola generale è che la somma dovuta a tale titolo è pari al 41% del massimale mensile NASpI ex articolo 4, comma 2, del decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2015), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Tuttavia, recentemente, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nei casi di licenziamenti effettuati nell’ambito di procedure di licenziamento collettivo.
In particolare, l’articolo 1, comma 137, della citata legge n. 205/2017, dispone che dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale del contributo passa dal 41% all'82%, escludendo tuttavia i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017.
In buona sostanza, la data di avvio della procedura di licenziamento collettivo è essenziale per stabilire la misura del contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare.
Difatti, i datori di lavoro interessati, per ciascun lavoratore licenziato, anche dopo il 1° gennaio 2018, continueranno a versare il contributo nella misura del 41%, a condizione che le relative procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017.
A tale proposito si precisa che, per verificare se le procedure di licenziamento collettivo siano state avviate entro il 20 ottobre 2017, si deve tener presente che i datori di lavoro che intendano attivare la procedura di licenziamento collettivo hanno l’obbligo di darne notizia alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle rispettive associazioni di categoria (oppure, in mancanza delle citate rappresentanze sindacali, la comunicazione va effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) e che il momento di avvio della procedura è quindi coincidente con la data di ricezione della comunicazione preventiva da parte dei suddetti organismi.
NB! L'aumento del ticket licenziamento interessa i datori di lavoro, tenuti al finanziamento della CIGS, che licenziano dipendenti a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo avviata dopo il 20 ottobre 2017. |
Procedure di licenziamento collettivo avviate prima del 20 ottobre 2017 |
Procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 20 ottobre 2017 |
Il ticket licenziamento ammonta al 41% del massimale mensile NASpI. |
Il ticket licenziamento ammonta all’82% del massimanle mensile NASpI. |
Come anticipato, per i licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, purchè questa sia stata avviata dopo il 20 ottobre 2017, i datori di lavoro sono tenuti a versare una somma pari all’82 per cento del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Di seguito, alla luce della novella legislativa, gli importi, tenuto conto che, per l’anno 2018, il massimale mensile NASpI è di € 1.208,15:
per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari a € 990,68 (€ 1208,15 x 82%);
per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi, il contributo è pari a € 2.972,04 (990,68 x 3);
per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
NB! Ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della legge n. 92/2012, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, della legge del 23 luglio 1991, n. 223 (G.U. n. 175 del 27 luglio 1991) non abbia formato oggetto di accordo sindacale, la misura del contributo in argomento è moltiplicata per tre volte. |
Il messaggio, inoltre, illustra in dettaglio le modalità di compilazione del flusso UniEmens, ai fini della corretta gestione dell’obbligo di versamento del predetto contributo, a partire dal 1° gennaio 2018, con le nuove aliquote.
In particolare, a seguito della novella apportata dalla legge di bilancio 2018, ai fini della gestione del versamento del ticket licenziamento, nei casi di licenziamento collettivo vengono istituiti, a partire da gennaio 2018, alcuni nuovi codici <TipoCessazione>.
Segnatamente, di seguito, le regole per le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 20 ottobre 2017, relativamente ai codici da utilizzare per le dichiarazioni da effettuare:
“1Q”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro soggetto alla CIGS”, utilizzato dai datori di lavoro tenuti alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria, nei casi di licenziamento a seguito di procedura di licenziamento collettivo, nella misura dell’82% del massimale NASpI.
Detto codice dovrà essere utilizzato dalle aziende interessate a partire dal mese di competenza gennaio 2018. Diversamente, per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>.
Ulteriormente, ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi> , si utilizzerà:
il nuovo codice causale “M501”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare;
il nuovo codice causale “M502”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art.1, comma 137 della legge 205/2017, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
Come anticipato, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il contributo in argomento è moltiplicato per tre volte (82% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, moltiplicato per tre).
Per le procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017, vanno utilizzati i seguenti codici:
“1U”, avente il significato di “Licenziamento collettivo da parte di datore lavoro non soggetto alla CIGS ovvero da parte di datore di lavoro soggetto alla CIGS che ha avviato le procedure di licenziamento collettivo entro il 20.10.2017”.
In tali fattispecie (procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017, ovvero datori di lavoro non soggetti alla CIGS), non si applicano le nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 137, della legge di bilancio 2018; pertanto, la misura del ticket licenziamento resta fissata al 41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Tale codice dovrà essere utilizzato, dalle aziende interessate, a partire dal mese di competenza gennaio 2018 (per i licenziamenti effettuati nel mese di gennaio 2018, i datori di lavoro che non abbiano potuto utilizzare il predetto codice dovranno provvedere alla variazione nel flusso del mese di febbraio, utilizzando l’elemento <MesePrecedente>).
Ancora, ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in argomento, a seconda che la dichiarazione di eccedenza del personale abbia o meno formato oggetto di accordo sindacale, nell’elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi> , si utilizzeranno:
- il codice causale in uso “M400”, avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 2, co. 31 della legge n. 92/2012”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare (licenziamento collettivo con accordo sindacale che regola l’eccedenza di personale);
- il nuovo codice causale “M503”, avente il significato di “Contributo dovuto ex art. 2, comma 31 della legge n. 92/2012, a seguito di licenziamento collettivo che non abbia formato oggetto di accordo sindacale”, avendo cura di indicare, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
Da ultimo, si sottolinea che anche in tali ipotesi, qualora nei casi di licenziamento collettivo la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale, il ticket licenziamento è moltiplicato per tre volte (41% del massimale mensile NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni moltiplicato per tre).
NB! Al riguardo, si ricorda che il contributo dovuto per le interruzioni di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, comprese quelle ricadenti nella disciplina novellata dall’articolo 1, comma 137, legge n. 205/2017, deve essere versato entro e non oltre il termine di pagamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, in relazione alle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel periodo di paga “gennaio 2018”, il versamento del contributo in argomento va effettuato entro il giorno 16 marzo 2018. |
QUADRO NORMATIVO Legge n. 223 del 23 luglio 1991 Legge n. 92 del 28 giugno 2012 Decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 |
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