"Thin cap" vigile sulle poste latenti

Pubblicato il 09 agosto 2005

L'agenzia delle Entrate ha emanato ieri la risoluzione n. 113/E, che illustra un caso assai frequente connesso all'applicabilità dell'istituto della Thin capitalization: una società finanziata dai soci e da parti correlate ai soci per l'acquisto di una partecipazione in altra società destinata ad essere incorporata. Sull'ipotesi le Entrate formulano le precisazioni che:

 

- non basta a certificare l'esistenza di una autonoma capacità di credito la sola circostanza che un istituto di credito sia disponibile a concedere il credito alla società finanziata;

- l'esistenza (certificata) di plusvalenze latenti in taluni beni della società finanziata non può, di per sé, dar luogo al riconoscimento della congruità del patrimonio sociale rispetto all'indebitamento della società, a prescindere dalla valutazione complessiva degli elementi patrimoniali che concorrono a determinare il patrimonio sociale secondo le modalità già specificate con circolare agenziale n. 11 del 17 maggio 2005 (paragrafo 8), che si riferisce ai casi in cui è possibile disapplicare la disciplina della Thin cap.

 

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy