L'agenzia delle Entrate ha emanato ieri la risoluzione n. 113/E, che illustra un caso assai frequente connesso all'applicabilità dell'istituto della Thin capitalization: una società finanziata dai soci e da parti correlate ai soci per l'acquisto di una partecipazione in altra società destinata ad essere incorporata. Sull'ipotesi le Entrate formulano le precisazioni che:
- non basta a certificare l'esistenza di una autonoma capacità di credito la sola circostanza che un istituto di credito sia disponibile a concedere il credito alla società finanziata;
- l'esistenza (certificata) di plusvalenze latenti in taluni beni della società finanziata non può, di per sé, dar luogo al riconoscimento della congruità del patrimonio sociale rispetto all'indebitamento della società, a prescindere dalla valutazione complessiva degli elementi patrimoniali che concorrono a determinare il patrimonio sociale secondo le modalità già specificate con circolare agenziale n. 11 del 17 maggio 2005 (paragrafo 8), che si riferisce ai casi in cui è possibile disapplicare la disciplina della Thin cap.
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