Pacioli, con il documento n. 11 del 22 maggio scorso, torna sul tema della previdenza complementare per approfondire le diverse forme di contribuzione al Fondo pensione e le prestazioni previste alla cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, nel documento viene chiarito che le agevolazioni fiscali, previste per gli iscritti alle diverse forme di previdenza complementare, possono essere suddivise nelle seguenti tre fasi:
- fase della contribuzione: deducibilità, in sede di determinazione del reddito complessivo imponibile Irpef del lavoratore, dei contributi versati al Fondo pensione, sia dal lavoratore sia dal datore di lavoro, per un importo non superiore a euro 5.164,57;
- fase dell’investimento delle risorse: i rendimenti conseguiti dal Fondo pensione a seguito della gestione dei contributi ricevuti sono fiscalmente qualificabili come redditi da capitale e sono soggetti ad un’imposta sostitutiva agevolata dell’11%;
- fase dell’erogazione delle prestazioni: la rendita vitalizia integrativa non è tassata per intero, ma viene tassato, ad un’aliquota fissa del 15%riducibile fino al 9%, solamente il suo ammontare al netto della parte precedentemente soggetta ad imposta.
Infine, il documento della Fondazione illustrale ragioni di convenienza economica all’investimento nei fondi di previdenza integrativa.
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