La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9000 del 16 aprile accolto il ricorso del Fisco, disponendo che, anche per il lavoro dipendente prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 297 del 1982, il calcolo delle trattenute sul trattamento di fine rapporto deve comprendere la tredicesima e la quattordicesima.
Precisamente, il trattamento di fine rapporto, ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile, deve essere calcolato in misura corrispondente ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, cioè in base ad una quota pari ad un dodicesimo dell’intera retribuzione globale percepita nell’anno, comprensiva di ogni elemento retributivo aggiuntivo di carattere continuativo, e non semplicemente ad una mensilità della paga base riferita ad un mese di prestazione.
Determinante per la decisione della Cassazione, è stata la legge 482/1985 che stabilisce un principio di uniformità della tassazione del Tfr, a prescindere se una parte di esso sia maturata anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 297 del 1982.
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