La Cassazione, con la sentenza n. 42 del 2007, nel respingere il ricorso di un Comune toscano, afferma che il dipendente di un ente comunale di consumo, fallito dopo la trasformazione in Spa (ex lege 68/1993), può rivolgersi direttamente all’ente locale per ottenere il pagamento del Tfr, senza aspettare la conclusione della procedura fallimentare. Precisamente, non sussiste nessuna deroga all’articolo 2362 del C. c., che prevede che in caso di insolvenza, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni societarie risultano essere in mano ad una persona fisica o giuridica, questa risponde in solidale con la società debitrice.
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