Tfr, l’Inps “aggiorna” il Fondo di garanzia

Pubblicato il 17 luglio 2008 A seguito delle novità intervenute di recente in materia di diritto fallimentare (decreto legislativo n. 169/2007 in vigore dal 1° gennaio 2008), l’Inps ha aggiornato la circolare relativa all’intervento del fondo di garanzia del Tfr. La recente circolare n. 74 sostituisce, così, il precedente documento n. 53/2007. Nello specifico, l’Istituto di previdenza sottolinea che, per applicazione della legge fallimentare, perdono ogni rilevanza sia la nozione di piccolo imprenditore, sia la forma con la quale viene esercitata l’impresa (individuale o collettiva). Perciò, escluso l’imprenditore agricolo, tutti gli altri possono essere assoggettati a fallimento se superano le soglie di attivo patrimoniale previste dalla legge. L’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti grava sull’imprenditore. Il fondo di garanzia per il Tfr si prefigge di tutelare il lavoratore dipendente contro l’accertata insolvenza del datore di lavoro. In questo modo, il Fondo si sostituisce a quest’ultimo nel pagamento del Tfr e dei crediti di lavoro non corrisposti al dipendente relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Una novità ribadita dalla circolare n. 74 è che essa si riferisce anche al datore di lavoro che non sia soggetto alle procedure concorsuali. Soprattutto in vista del fatto che per i dipendenti, ma anche per l’Inps, è difficile valutare la situazione economica e patrimoniale del datore di lavoro insolvente.
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