TFR in busta paga, siglato l’Accordo quadro
Pubblicato il 25 marzo 2015
Completato l’iter di attuazione della disposizione prevista dalla Stabilità 2015 per l’erogazione del
Tfr in busta paga dei lavoratori dipendenti.
È stato, infatti, siglato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’
Associazione Bancaria Italiana un
Accordo quadro che prevede il finanziamento della cosiddetta quota integrativa di retribuzione (Quir), assistito da garanzia (
Linee guida erogazione finanziamento).
A seguito di tale accordo, potranno accedere al finanziamento tutte le imprese con meno di 50 dipendenti e che non sono tenute al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria, qualora dovessero registrare problemi nei flussi finanziari necessari a far fronte al maggiore esborso mensile a seguito delle richieste di erogazione mensile dell’importo altrimenti destinato al trattamento di fine rapporto.
Le suddette imprese potranno richiedere alle banche aderenti all’accordo quadro un prestito ad un tasso agevolato, in virtù della garanzia pubblica.
Condizioni
Per accedere al prestito, le imprese dovranno ottenere dall’Inps due certificazioni.
Una che attesti le caratteristiche aziendali, per dimostrare che l’impresa ha diritto (o meno) al finanziamento.
Un'altra che invece, attesti il Tfr mensile oggetto del prestito.
Servirà poi un visura camerale per provare che l’azienda non si trovi in una situazione di difficoltà che precluda l’accesso al finanziamento.
L’accordo quadro ribadisce, ai sensi del Dpcm
29/2015, che la restituzione del prestito dovrà essere effettuata, in unica soluzione, entro il 30 ottobre 2018.
I lavoratori delle imprese che accedono al finanziamento assistito per l’erogazione del Tfr in busta paga, riceveranno gli importi con uno slittamento temporale di tre mesi, da quello di formalizzazione e presentazione della domanda, e fino ad ottobre 2018.
Il provvedimento infatti prevede (art. 5) che l’erogazione della Quir in busta paga avvenga a partire dal terzo mese successivo a quello in cui l’istanza è considerata efficace; il trimestre decorre dal mese successivo a quello di formalizzazione e presentazione della domanda.
Per una domanda presentata entro il 31 marzo ed efficace da aprile, la liquidazione avverrà nella busta paga di luglio.