Tfr, equità al ribasso tra uomini e donne
Pubblicato il 28 marzo 2009
Fu giudicata in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento tra uomini e donne, dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 21 luglio 2005, la norma – articolo 19, comma 4-bis, del Tuir – che stabiliva (è stato soppresso) che le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo ai lavoratori che avessero compiuto i 50 anni, se donne, o i 55 anni se uomini, fossero tassate con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del Tfr. Un’ordinanza del 16 gennaio 2008, a firma della stessa Corte, è tornata sulla questione stabilendo che accertata una discriminazione incompatibile col diritto Ue, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le disposizioni discriminatorie senza chiederne o attendere la previa rimozione, dovendo applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime riservato alle persone dell’altra. Le Entrate – circolare 62/E/2008 – hanno così riconosciuto anche agli uomini di età tra i 50 e i 55 anni l’applicazione, in riferimento alle somme percepite prima che venisse abrogata la citata norma discriminatoria, della disciplina prevista per le donne, impartendo istruzioni agli Uffici perché provvedessero ai rimborsi della maggiore imposta indebitamente versata, nel rispetto del termine di 48 mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.