Senza che sia necessario che ottenga la preventiva autorizzazione di chi glielo ha concesso, il dipendente che ha ceduto il Tfr maturando a garanzia di un finanziamento è, in ogni caso, libero di aderire ad un fondo attraverso il conferimento del Trattamento di fine rapporto. Anche tacito. Al datore spetta di darne comunicazione alla finanziaria, che potrà decidere, a propria tutela, di trasferire il vincolo del Tfr al fondo pensione. E’ così che ha replicato il Lavoro al “Tfr videoforum” del 25 maggio scorso, con conferma della Covip.
Rispondendo ad un secondo quesito, il Ministero ha pure precisato – come da dlgs 252/05, articolo 11, comma 10 – che sono liberamente cedibili, sequestrabili e pignorabili le sole somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazioni diverse da quelle richieste per spese sanitarie. Gli altri casi incorrono nei medesimi vincoli di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni pubbliche.
Come in molte occasioni annunciato, il lavoratore può chiedere al fondo pensione, anche in più volte, le anticipazioni del montante accumulato, ma la misura complessiva dell’anticipazione non dovrà superare il 75% della posizione accumulata. L'ammontare delle anticipazioni richieste e non reintegrate penalizza il calcolo della prestazione finale. E’ quanto sostiene si sofferma sull’articolo 1 del decreto citato (dlgs 252/05), rispetto al quale fornisce delucidazioni.
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