Tfr all’Inps, l’11% si sconta con il Dm 10

Pubblicato il 11 novembre 2008 Il codice civile all’articolo 2120 stabilisce che le quote di Tfr devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice accertato dall’Istat rispetto al dicembre dell’anno prima. La rivalutazione riguarda tutto il Tfr, sia quello a disposizione del datore di lavoro che quello versato al Fondo di tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione si deve pagare l’imposta sostitutiva dell’11%, che rimane a carico del lavoratore. Il versamento può essere fatto in acconto (entro il 16 dicembre) sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente e in saldo (entro il 16 febbraio) costituito dalla differenza tra l’imposta sostitutiva definitiva e quanto versato in acconto. I datori di lavoro devono rivalutare tutto il Tfr tenendo separate le quote rimaste nella loro disponibilità da quelle trasferite alla Tesoreria. L’imposta sostitutiva – versata in acconto – relativa alla rivalutazione delle quote di Tfr trasferite al fondo di Tesoreria potrà essere recuperato dai datori di lavoro sul DM10 di dicembre 2008, salvo il conguaglio con la denuncia contributiva di febbraio.
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