2005 (articolo 1, comma 350) ha rimodulato le aliquote dell’Irpef prevedendo un contributo di solidarietà del 4% sulla quota di reddito imponibile. L'Agenzia delle Entrate, in proposito, con la circolare numero 2 del 3 gennaio rilevato come tale contributo incida sulla determinazione dell'aliquota media da applicare al TFR e alle prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di capitale. Per quanto riguarda la decorrenza: secondo il principio di cassa, il TFR erogato ai dipendenti, che hanno terminato il rapporto di lavoro il 31 dicembre 2004, sarà tassato in base alle nuove aliquote e scaglioni d'imposta; viceversa, qualora la cessazione del rapporto intervenga anteriormente, si applicheranno aliquote e scaglioni in vigore fino al 31.12.2004, anche se l'erogazione viene affettuata nel 2005.
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