L’agenzia delle Entrate ha diffuso alcuni chiarimenti in tema di Tfr con la circolare n. 70 del 18 dicembre 2007. sostanzialmente si precisa che:
- il Tfr maturato al 31 dicembre 2006 può essere trasferito ai fondi complementari in completa esenzione d’imposta (la somma trasferita non costituisce anticipazione) in virtù dell’articolo 19, comma 4, del Tuir, ancora vigente, ma è richiesto l’accordo fra dipendente e azienda;
- ai fini dell’anzianità d’iscrizione al fondo valgono anche le annualità (fino a 15) precedenti al 1° gennaio 2007, è sufficiente la mera partecipazione e non anche il versamento dei contributi;
- è compito delle aziende calcolare e versare l’imposta sostitutiva dell’11% per il Tfr destinato al Fondo di Tesoreria Inps.
Tra gli altri chiarimenti l’Agenzia interviene a spiegare che per determinare l’ammontare massimo della prestazione pensionistica che è possibile erogare come capitale, relativamente al maturato dal 1° gennaio 2007, si deve considerare il montante effettivamente esistente presso la forma pensionistica.
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