Tetto massimo al risarcimento per il contratto interinale trasformato

Pubblicato il 07 febbraio 2013 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1148 del 17 gennaio 2013, applica il tetto massimo di risarcimento introdotto dalla legge n. 183/2010 anche in caso di conversione di contratto di lavoro interinale.

I giudici motivano la decisione spiegando le principali condizioni che soddisfano l'espressione “conversione del contratto a tempo determinato”, contenuta nella norma, per l'applicazione del risarcimento: è necessario che il contratto sia con durata determinata e che si verifichi la trasformazione del rapporto di lavoro.

La sentenza specifica che il contratto interinale è un contratto a termine (prima condizione), che può essere convertito dal giudice in contratto a tempo indeterminato (seconda condizione). Da qui il risarcimento limitato entro le 12 mensilità. La decisione vale anche qualora il vizio sia contenuto nel contratto commerciale di fornitura di manodopera firmato dall'impresa utilizzatrice e dal somministratore.

Anche le cause non ancora passate in giudicato dovranno tener conto della decisione.
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