Tetto al cumulo mobilità-lavoro
Pubblicato il 14 marzo 2008
La nota protocollo 2262 del 2008 emessa dal ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito posto da una direzione regionale del lavoro, chiarisce che non c’è incompatibilità tra l’iscrizione nelle liste di mobilità e la percezione della relativa indennità con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o autonomo e assimilato se il reddito percepito non supera nel caso del reddito da lavoro dipendente gli 8mila euro e nel caso del reddito da lavoro autonomo e assimilato i 4.500 euro. La precisazione si è resa necessaria per via delle differenti conclusioni prospettate in merito dal Ministero stesso, nella nota 3178/1997, e dalla Cassazione, nella sentenza 6463/2004.