Il proposito di adeguare l’imposizione del reddito d’impresa alle indicazioni dei principi contabili internazionali (Ias) da parte dei soggetti tenuti alla redazione del bilancio in base agli stessi, auspica una revisione delle norme del Tuir, utile in vista anche dell’emendato regolamento in materia. La Finanziaria 2008 (L. 244/07), rivedendo l’articolo 83 del Dpr 917/86, riconosce che per la determinazione dell’imponibile dei soggetti con bilanci Ias assumono rilevanza, cioè prevalgono sulle diverse o contrarie disposizioni del Tuir, i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale previsti dagli Ias. L’articolo sviscera tutte le possibili implicazioni del caso, arrivando alle seguenti conclusioni:
- le qualificazioni di bilancio vengono rese vincolanti in sede impositiva;
- le valutazioni restano escluse dall’ambito della prevalenza di cui all’articolo 83 del Tuir;
- i limiti quantitativi previsti dalla norma fiscale per effettuarli risultano insuperabili, nel senso che l’eccedenza dell’accantonamento in bilancio, non concorre a definire la misura dell’Ires dell’esercizio.
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