Testimonianze con meno vincoli
Pubblicato il 22 settembre 2008
La Corte di cassazione, con sentenza n. 34843 depositata l'8 settembre scorso, ha precisato che l'ufficio di testimone assistito, come previsto dall'art. 197-bis c.p.c., può essere assunto, da persone indagate in un procedimento connesso o collegato, per i fatti relativi l'altrui responsabilità, a patto che la persona che debba rendere la testimonianza venga avvertita della nuova qualifica rivestita nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 64, comma 3, lettera c) c.p.c. e che la stessa non sia sia avvalsa della facoltà di non rispondere. In mancanza dell'avvertimento, le dichiarazioni eventualmente rese non sono utilizzabili.