Fallimento. Per il terzo titolare di ipoteca o pegno solo distribuzione dell'attivo

Pubblicato il 28 marzo 2023

Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione sono state investite, da ultimo, della questione relativa alla possibilità o meno, per il terzo titolare di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento, in virtù di una garanzia costituita per un debito altrui, di far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo.

Nella specie, occorreva chiarire se il creditore ipotecario - una banca - potesse ottenere l'accertamento del proprio diritto reale di garanzia, oltre che del credito vantato nei confronti del debitore, nell'ambito del procedimento previsto dal capo V del titolo II della legge fallimentare, piuttosto che in sede di distribuzione dell'attivo ricavato dalla vendita dell'immobile gravato dall'ipoteca.

Il giudice rimettente aveva rilevato l'esistenza di un contrasto interpretativo sulla questione in esame, che vedeva contrapposte differenti letture.

Terzi titolari di diritti di garanzia esclusi dall'accertamento del passivo

Con sentenza n. 8557 del 27 marzo 2023, le SS. UU. della Suprema corte hanno ritenuto di dover dare continuità all'orientamento che esclude i creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno dalla possibilità di avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo.

Secondo le Sezioni Unite civili, infatti, anche a seguito della riforma della Legge fallimentare, le ragioni del creditore del terzo che sia titolare della garanzia reale su bene del fallito possono trovare attuazione solo in sede di distribuzione dell'attivo.

Il diritto del titolare dell'ipoteca o del pegno su beni del fallito che non sia creditore di quest'ultimo ha, ossia, l'onere di far valere la propria pretesa in sede concorsuale non già attraverso una domanda di insinuazione al passivo (inammisibile), ma domandando di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene stesso.

Difatti, il debito del terzo non può incidere sull'intera massa passiva in quanto il fallito non è debitore .

Il titolare della garanzia reale, ciò posto, può solo partecipare alla distribuzione del prezzo ottenuto dalla vendita del bene.

Di seguito i principi di diritto enunciati nelle conclusioni della corposa pronuncia delle Sezioni Unite:

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