Terzo settore, periodo transitorio sino all'operatività del nuovo Codice

Pubblicato il 04 gennaio 2018

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali emana (29 dicembre 2017) una lettera direttoriale, con la quale offre delucidazioni sul Terzo settore a seguito della piena operatività, dallo scorso 3 agosto 2017, del relativo nuovo Codice (Dlgs 117/2017) rassicurando che, al fine di dare agli enti interessati - associazioni di promozione sociale; organizzazioni di volontariato; Onlus - del tempo (18 mesi, a partire proprio dal 3 agosto 2017) per adeguarsi alla nuova ed articolata normativa modificando gli statuti secondo l'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo, il Codice del Terzo settore contiene specifiche disposizioni dedicate, per l'appunto, alla gestione del passaggio dalla vecchie alle nuove regole.

Viene, ad esempio, temporalmente diversificata l’efficacia applicativa di talune disposizioni fiscali; inoltre, l’applicazione di numerose norme viene subordinata all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Con riguardo, in particolare, alla istituzione del Registro unico nazionale, il nuovo Codice contiene due disposizioni che disciplinano il periodo transitorio (quello, cioè, compreso tra l’entrata in vigore del Dlgs 117/2017 e la piena e concreta operatività del registro):

continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei registri Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali;

il requisito dell’iscrizione si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione delle reti associative e degli enti del Terzo settore ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di riferimento.

Per la verifica della presenza dei requisiti necessari all'iscrizione negli attuali registri pubblici, i cui procedimenti - in attesa della operatività delle nuove regole - restano regolati dalle norme previgenti, la lettera direttoriale del 29 dicembre 2017 precisa che occorre un distinguo:

a. in caso di enti costituiti prima del 3 agosto 2017, il controllo dovrà essere eseguito sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell’ente (ove emergesse una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del Codice del Terzo settore, il disallineamento non rappresenterà “ex se” motivo di rigetto della domanda di iscrizione poiché, come detto, gli enti dispongono di quei 18 mesi per modificare il proprio statuto, adeguandolo alle nuove regole);

b. in caso di enti costituiti dopo il 3 agosto 2017, gli enti devono da subito adeguarsi alle disposizioni del Codice, sempre che queste siano applicabili in via diretta e immediata (non sono immediatamente applicabili le norme direttamente riconducibili all’istituzione ed operatività del Registro unico nazionale; in particolare, le disposizioni concernenti la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica e gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi).

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