Terzo settore, Codice corretto in Gazzetta. Statuti proroga adeguamento

Pubblicato il 11 settembre 2018

E' ufficiale ed in vigore la proroga da 18 a 24 mesi dei termini per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore al nuovo quadro normativo. Ed è in vigore anche il ripristino, per le organizzazioni di volontariato, dell'esenzione dall'imposta di registro sugli atti costitutivi e su quelli connessi allo svolgimento delle attività statutarie.

E' stato infatti pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 210 del 10 settembre 2018, il decreto legislativo n. 105 del 3 agosto 2018, che integra e corregge il Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) con la previsione di un maggior controllo sui conti dei bilanci degli enti interessati.

Onlus, volontariato e promozione sociale: più tempo per adeguare gli statuti

Dunque, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, esistenti prima della riforma, hanno tempo fino al 3 agosto 2019, non più fino al 3 febbraio 2019, per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni.

In caso di modifiche per uniformarsi alle nuove disposizioni inderogabili o per escludere l’applicazione di nuove disposizioni derogabili, gli enti potranno deliberare gli adeguamenti con le modalità e le maggioranze dell’assemblea ordinaria.

Il correttivo indica il numero minimo di associati necessario per la permanenza di una associazione di promozione sociale o di una organizzazione di volontariato.

Rendiconto per cassa. Coordinamento tra norme civilistiche e fiscali

Gli enti del terzo settore possono indicare le attività di interesse generale e quelle secondarie nel bilancio di esercizio (e non in un apposito documento contabile), rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente, da redigere entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Per le modalità di rendicontazione delle attività diverse è previsto che il carattere strumentale e secondario potrà essere documentato alternativamente nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, a seconda del sistema di rendicontazione in concreto adottato.

Gli enti con entrate inferiori a 220mila euro possono redigere il bilancio nella forma di rendiconto per cassa.

É eliminato il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per la redazione dello specifico rendiconto previsto ai fini fiscali per le raccolte fondi.

Maggior controllo

Il correttivo prevede un maggior controllo sui conti dei bilanci degli enti del Terzo settore: oltre al controllo contabile già previsto, è introdotto l'obbligo di sottoporre a revisione legale dei conti gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni.

Al superamento dei limiti dimensionali fissati - totale dell’attivo dello stato patrimoniale superiore a 1.100.000 euro, ricavi, rendite, proventi e altre entrate superiori a 2.200.000 euro, dipendenti occupati in media superiori a 12 unità - la revisione legale dei conti potrà essere affidata al medesimo organo di controllo, laddove sia composto interamente da revisori iscritti nell’apposito registro.

Contemporanea iscrizione al registro delle persone giuridiche e al registro unico nazionale

La personalità giuridica si mantiene anche dopo l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts, non ancora costituito), poiché: “l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000 è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel registro unico del terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al DPR 361/2000”.

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