Territorialità Iva: regole e adempimenti

Pubblicato il 30 luglio 2011 La data spartiacque per le regole sulla territorialità Iva è quella del 1° gennaio 2010. A partire da tale giorno la territorialità è stabilita in considerazione del committente. Pertanto, rileva il fatto che il committente sia un soggetto passivo (c.d. “status”), il fatto che detto committente agisca nella veste di soggetto passivo (c.d. “qualità”) e il luogo di stabilimento dello stesso.

Più precisamente:

- le prestazioni rese nei confronti di committenti soggetti passivi Iva, prestazioni “business to business” (B2B), che si considerano effettuate nel territorio dello Stato Ue se il committente è in esso stabilito;

- le prestazioni nei confronti di committenti non soggetti passivi Iva, prestazioni “business to consumer” (B2C), che si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il prestatore è ivi stabilito.

In sostanza le regole sono cambiate solo per la prima tipologia di operazioni, quelle B2B. In tal caso, non conta il luogo di stabilimento del prestatore o il luogo di utilizzazione del servizio.

Con la circolare n. 37 del 29 luglio 2011, l’agenzia delle Entrate fornisce una guida per la nuova disciplina recata dal decreto legislativo n. 18/2010.

Interessante è il chiarimento circa le deroghe ai principi generali.

Ad esempio, si considerano effettuate nel territorio dello Stato “… le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato”. La norma recata, spiega l’Agenzia, ha portata ricognitiva, poiché rispetto al passato la regola non cambia ma viene estesa.

Inoltre, l’Agenzia fornisce linee guida per la distinzione tra beni mobili e immobili (gli immobili continuano a essere tassati nel luogo in cui sono situati): sono considerate immobili (fabbricati) le costruzioni incorporate al suolo, cioè quando non sia possibile separare il bene mobile dall’immobile senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di adattamento. Per i beni in Italia, in attesa dell’emanazione di criteri generali UE, occorre anche aver riguardo all’eventuale accatastamento del bene, elemento che lascia presumere che il bene abbia caratteristiche tali da essere qualificato come immobile.
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