Nel nuovo testo del dl 223/06, la norma che ha modificato l’articolo 36, comma 7 – la quale dispone che, ai fini del calcolo delle quote d’ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali va assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza - stabilisce che il costo delle aree è quantificato in misura pari al “valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili” e, comunque, non inferiore al 20 o 30 per cento del costo complessivo.
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