La circolare Assonime n. 36, del 3 agosto 2006, osserva come non sia sufficiente la stima di un perito a rendere aderente ai principi internazionali la regola che porta all’esclusione della deducibilità degli ammortamenti sul costo dei terreni. La spiegazione sta nel fatto che la presenza di percentuali di indeducibilità alte legate al valore del fabbricato rende sostanzialmente non deducibile una parte di esso.
La circolare Assonime è, in realtà, rivolta anche ad altri riflessi della conversione del Dl Visco-Bersani sull’imposizione diretta, ovvero le stock option (sopra le quali si è ampiamente dibattuto in Edicola), i mezzi di trasporto (rispetto alla norma che limita la deducibilità dei costi sostenuti per particolari tipologie di veicoli a motore) e, per l’appunto, i terreni, cui è dedicata particolare attenzione in riferimento proprio a quelli sui quali si ergono fabbricati strumentali.
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